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Whistleblowing

In linea con quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di tutela dei soggetti che segnalano illeciti o irregolarità, Hotel Savoy – S.I.S.A. srl ha istituito un canale di segnalazione indipendente e certificato per la raccolta e la gestione delle segnalazioni con l’obiettivo di assicurare la tutela del Segnalante (Privacy del Segnalante), mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

In considerazione anche di quanto previsto dalle altre normative e dalle best practices di riferimento, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che:

– violino le disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, specificamente richiamate nel D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023;

– siano passibili di sanzioni amministrative o penali o di altre misure amministrative, anche nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ove applicabili;

– siano riferibili all’abuso del potere affidato ad un dipendente, al fine di ottenere vantaggi privati;

– siano l’evidenza di un mal funzionamento della Società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (ad esempio: sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro);

– siano poste in essere in violazione del Codice Etico, del Regolamento interno aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 ove applicabili o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;

– siano suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società o ai soci;

– siano suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.


Per maggiori informazioni consulta la Whistleblowing Policy
in fondo al presente documento.

La Società ha aderito al servizio Whistleblowing di VARHUB che garantisce la tutela e l’efficacia nella gestione delle segnalazioni. Il canale adottato consente di segnalare qualsiasi violazione prevista dal D. Lgs. n. 24 del 2023 e dalle procedure aziendali da parte di tutti gli interessati, interni ed esterni, garantendo una comunicazione efficace e riservata.

Con il seguente link si accede all’aria dedicata ove è possibile inviare le segnalazioni in totale sicurezza. Il Servizio è gestito all’interno della Società



Procedura per la segnalazione delle violazioni (whistleblowing):

  1. 1. FINALITÀ
    Il presente documento ha lo scopo di disciplinare le modalità attraverso le quali effettuare la segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’integrità di S.I.S.A. SRL (di seguito anche “la Società”), da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, di collaborazione o professionale, con la Società o, comunque, nel contesto lavorativo come di seguito definito. In particolare, con il presente documento si intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone segnalanti e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione. Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito anche “Decreto”) e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.

  1. 2. DEFINIZIONI
    Ai termini indicati nel presente documento con l’iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato di seguito indicato: 
    Comitato di Gestione delle segnalazioni: il soggetto, interno od esterno, formalmente incaricato dalla Società della gestione del canale di Segnalazione. 
    Contesto Lavorativo: il rapporto di lavoro o di collaborazione tra la Persona Segnalante e la Società, presente o passato, nell’ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta, la persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle autorità competenti. 
    Divulgazione Pubblica: ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.
    Facilitatore: la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all’interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
    Informazioni sulle Violazioni: le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito dell’organizzazione della Società, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.
    Persona Coinvolta e/o Menzionata: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, interna o esterna, ovvero nella Divulgazione Pubblica a cui la Persona Segnalante attribuisce la commissione della Violazione oggetto della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica o comunque implicata nella suddetta Violazione.
    Persona Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell’ambito del proprio Contesto Lavorativo. In particolare sono legittimati ad effettuare le Segnalazioni i soggetti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
    - lavoratori subordinati a tempo determinato o a tempo indeterminato, part-time o full time; - lavoratori con contratto di lavoro intermittente o job on call;
    - dipendenti di agenzie per il lavoro ovvero dipendenti in somministrazione;
    - apprendisti;
    - prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. 50/2017;
    - lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, lavoratori con collaborazioni organizzate dal committente;
    - rapporti di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c., ossia rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
    - lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
    - liberi professionisti o consulenti;
    - volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
    - soci;
    - persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ed anche  qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
    - si intende Persona Segnalante ciascuno dei soggetti precedentemente elencati anche quando le Informazioni sulle Violazioni siano apprese durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali e/o in corso di rapporto, ed anche se:
    - il rapporto giuridico non è ancora iniziato;     
    - durante il periodo di prova;
    - successivamente alla cessazione del rapporto giuridico.


Riscontro: comunicazione alla Persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità e che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla Persona Segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma.

Segnalazione: la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni, scritta o orale, resa secondo i canali di seguito descritti.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al successivo punto 5.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, istituito da ANAC, cosi come descritto al punto 6.

Seguito: l’azione intrapresa dal Comitato di Gestione delle segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Violazione: ogni comportamento, atto od omissione che leda l’integrità della Società e, in particolare:

  1. 1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
    - appalti pubblici;
    - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    - sicurezza e conformità dei prodotti;
    - sicurezza dei trasporti;
    - tutela dell'ambiente;
    - radioprotezione e sicurezza nucleare;
    - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
    - salute pubblica;
    - protezione dei consumatori;
    - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;


In considerazione anche di quanto previsto dalle altre normative e dalle linee guida di riferimento, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che:
– violino le disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, specificamente richiamate nel D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023;
– siano passibili di sanzioni amministrative o penali o di altre misure amministrative, anche nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ove applicabili;
– siano riferibili all’abuso del potere affidato ad un dipendente, al fine di ottenere vantaggi privati;
– siano l’evidenza di un mal funzionamento della Società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (ad esempio: sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro);
– siano poste in essere in violazione del Codice Etico, del Regolamento interno aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 ove applicabili o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
– siano suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società o ai soci/azionisti;
– siano suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.

  1. 2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

  1. 3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, punto 2, del Trattato sul  funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti d Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 

  1. 4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 1), 2) e 3).

     
  1. 3. SEGNALAZIONE CON CONTENUTI ESCLUSI DALLAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
    Il presente documento non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate: sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la Persona Segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’integrità della Società. Sono inoltre escluse:
    - le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
    - le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.


  1. 4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
    È molto importante prendere in considerazione i seguenti aspetti, in relazione al contenuto della Segnalazione:
  1. 1. La Segnalazione deve contenere Informazioni sulle Violazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
  1. 2. Le Segnalazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che la Persona Segnalante, ragionevolmente, ritenga potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardino condotte volte ad occultare le Violazioni.
  1. 3. Non sono ricomprese tra le Informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).


  1. 5. SEGNALAZIONE INTERNA
    La Società ha attivato un apposito canale di Segnalazione Interna, che garantisce la riservatezza dell’identità della Persona Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione.

  1. Conseguentemente la Società ha individuato un Comitato di gestione delle segnalazioni, cui vengono attribuiti gli specifici compiti richiesti dalla normativa nella gestione delle segnalazioni, composto dai seguenti membri:
    - la Sig.ra D’Aversa Rossella
    - il Sig. Pozzi Moreno

  1. Qualora un membro del Comitato di gestione delle segnalazioni versi in conflitto di interessi, in quanto ad esempio Persona coinvolta e/o Menzionata o Persona Segnalante, la Segnalazione verrà gestita dall’altro componente ed il membro in conflitto di interessi si asterrà, da quel momento, dalla gestione.

  1. Si precisa che qualora la Segnalazione Interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Comitato per  la Gestione delle segnalazioni e al di fuori del canale di segnalazione implementato dalla Società, solo nei casi in cui la Persona Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dalla presente procedura o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, la stessa sarà considerata come tale e sarà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Comitato per la Gestione delle segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante. Diversamente, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.
  1. La Segnalazione Interna deve contenere, tra l’altro, i seguenti elementi: In particolare è necessario risultino chiare:
     le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
     la descrizione del fatto;
     le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

    È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

  1. Il canale di segnalazione interna permette di effettuare Segnalazioni anonime. Come riportato al punto 4., le Segnalazioni dovranno contenere elementi sufficienti per identificare il fatto oggetto di segnalazione e porre il Comitato di gestione delle segnalazioni nelle condizioni di effettuare ogni necessaria azione volta ad assicurare una efficiente e tempestiva gestione delle segnalazioni (ad es. nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata). Si evidenzia che le Segnalazioni anonime potrebbero comprimere le possibilità di effettuare alcune delle suddette indagini ovvero il perseguimento delle condotte segnalate.

  1. La Persona Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione di cui sia venuta a conoscenza nel  Contesto Lavorativo potrà farlo con le seguenti modalità:
    a) attraverso la sezione dedicata del sito web al link whistleblowing.it; accedendo a tale link si avrà accesso ad una piattaforma ove la Persona Segnalante dovrà 1) indicare tutele informazioni richieste, così come richiamate al punto E del presente punto 2) prendere visione dell’Informativa privacy e 3) descrivere il fatto specificando i dettagli in un’apposita sezione della piattaforma;

    oppure

  1. b) richiedendo un incontro al Comitato di Gestione delle segnalazioni che verrà concordato con il Segnalante in un luogo idoneo a garantire la riservatezza. Previo consenso della Persona Segnalante, l’incontro sarà registrato mediante sistema di registrazione idoneo alla conservazione e all’ascolto. Laddove la Persona Segnalante non presti il proprio consenso, le dichiarazioni della stessa saranno verbalizzate per iscritto. In tale caso, la Persona Segnalante può verificare e rettificare il verbale dell’incontro e, all’esito di ciò, lo confermerà mediante lapropria sottoscrizione.

  1. La Segnalazione ricevuta sarà oggetto di analisi e di verifica dei fatti ivi indicati a cura del Comitato di  Gestione delle segnalazioni, il quale:
    1. adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza della Persona Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione;
    2. rilascerà alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
    3. in caso di richiesta di incontro, fisserà lo stesso entro un termine ragionevole dal ricevimento della Segnalazione;
    4. si attiverà per verificare l’oggetto, la veridicità e la gravità della Segnalazione ricevuta anche richiedendo per iscritto ulteriori integrazioni alla Persona Segnalante, le quali verranno a loro volta registrate o verbalizzate per iscritto;
    5. ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Comitato di Gestione delle segnalazioni potranno chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto;
    6. potrà interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell’assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente procedura;
    7. potrà svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell’assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente procedura;
    8. entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento di cui al punto 2., informerà la Persona Segnalante del Seguito che è stato dato o che si intende dare alla Segnalazione.
    9. Le attività svolte sono documentate. L’archiviazione della documentazione avviene garantendo l’adozione di misure a tutela della riservatezza secondo i principi di cui al Decreto ed alla presente procedura e nel rispetto dei termini di conservazione indicati

5.1 INAMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

  1. Qualora la Persona Segnalante non rientri tra i soggetti che possono effettuare le Segnalazioni o i fatti segnalati non rientrino tra le Violazioni, secondo quanto disposto dal Decreto, la Persona Segnalante sarà informata entro i termini previsti dalla normativa che alla Segnalazione non si potrà dare seguito per tali motivi; in tal caso la Persona Segnalante potrà essere guidata nella presentazione della segnalazione con i canali ordinari che la Società mette a disposizione (es. e-mail, numeri di telefono, ecc.) ma non godrà delle tutele specifiche e della protezione previste dal D.Lgs. 24/2023, indicate infra nel punto 7.

  1. La Segnalazione è considerata inammissibile, pur nel rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai paragrafi precedenti, e viene archiviata dal Comitato di Gestione delle segnalazioni per i seguenti motivi:
    a) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate: a titolo esemplificativo si pensi alle segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del Segnalante tese ad ottenere l’accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata;
    b) accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
    c) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte

  1. 6. SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA
    La Persona Segnalante può effettuare altresì una Segnalazione, tramite il canale istituito dall’ANAC (c.d. «Segnalazione Esterna») esclusivamente qualora, al momento della Segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
    a) la Persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi di quanto sopra descritto nel punto 5 e la stessa non abbia avuto Seguito;
    b) la Persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
    c) la Persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericoloimminente o palese per il pubblico interesse.

    In assenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, la Persona Segnalante non potrà attivare il canale di Segnalazione Esterna. Come il canale di Segnalazione Interna, anche il canale di Segnalazione Esterna attivato da ANAC garantisce la riservatezza dell’identità della Persona Segnalante, dei Facilitatori, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione pervenga a soggetti diversi da quelli addetti al trattamento delle Segnalazioni, a cui viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

    Le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate mediante i canali appositamente predisposti da ANAC:
    - Piattaforma informatica su sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).
    - Segnalazioni orali.
    - Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.
    La Persona Segnalante può effettuare altresì una Divulgazione Pubblica, a condizioni ancora più rigorose di quanto esplicitato in relazione alla Segnalazione Esterna, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all’autorità giudiziaria.


A titolo esplicativo, i segnalanti possono effettuare direttamente una Divulgazione Pubblica quando:

  • la Persona Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

 

  1. TUTELE E MISURE DI SOSTEGNO
    Il sistema di protezione previsto dal Decreto si compone dei seguenti tipi di tutela:
    1. la tutela della riservatezza della Persona Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione (punto 7.1);
    2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’ente in ragione della Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione (punto 7.4);
    3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
    4. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (punto 7.5).

7.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA
La Società garantisce la riservatezza dell’identità della Persona Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata. Le Segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Seguito alle stesse. Le Segnalazioni ricevute nel rispetto dei precedenti paragrafi della presente procedura saranno raccolte e trattate unicamente dal Comitato di Gestione delle segnalazioni, i cui membri sono individuati ed autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, l’identità della Persona Segnalante:
 nell’ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se  conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare. Il divieto di rivelare l’identità della Persona Segnalante è da riferirsi non solo al nominativo ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante. La riservatezza del Facilitatore, della Persona Coinvolta e/o Menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della Persona Segnalante, fatto salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denunciaalle Autorità giudiziarie.

7.2 SOGGETTI PROTETTI DALLE RITORSIONI

La tutela dalle ritorsioni, oltre alle Persone Segnalanti così come definite al punto 2., è estesa altresì:
 ai Facilitatori;
 alle persone del medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 ai colleghi di lavoro della Persona Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 agli enti di proprietà della Persona Segnalante o per i quali la stessa lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta Persona;
 in caso di Segnalazione Anonima, se la Persona Segnalante è stata successivamente identificata.


7.3
DIVIETO DI RITORSIONE
Ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, la Società garantirà la tutela i soggetti di cui al punto 7.2 da qualsivoglia forma di Ritorsione.

Costituiscono Ritorsioni:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
m) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o


Le presunte Ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti della Persona Segnalante saranno perseguite dalla Società e potranno esporre il soggetto che le ha poste in essere a sanzioni disciplinari, sulla base di quanto previsto dalla legge e dalla regolamentazione aziendale in materia.

 

7.4 PRESUPPOSTI PER LA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI
I presupposti perché i soggetti di cui al punto 7.2 possano ricevere la protezione prevista dalla legge sono i seguenti:
 il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le Informazioni sulle Violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs 24/2023;
 la Segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs 24/2023 e dalla presente procedura;
 esiste un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione effettuata e le misure ritorsive subìte. Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica. In difetto di tali condizioni, le Segnalazioni non rientrano nell’ambito della disciplina della presente procedura e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala; analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega alla Persona Segnalante, subiscono indirettamente Ritorsioni.


7.5
MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Presso l’ANAC è istituito l’elenco degli enti del Terzo Settore che forniscono alle Persone Segnalanti misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione Europea, sui diritti della Persona Coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

  1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società è il Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel contesto delle Segnalazioni di cui alla

presente procedura.

Prima dell’invio della Segnalazione, la Persona Segnalante, la Persona Coinvolta e/o Menzionata e i

Facilitatori riceveranno informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”). In

particolare, tale informativa (Allegato 1  del presente documento) verrà:

 messa a disposizione sui siti web della società;

 affissa nella bacheca aziendale;

 consegnata dal Comitato di Gestione delle segnalazioni in caso di Segnalazione effettuata nel corso

dell’incontro appositamente richiesto dal Segnalante.

Le Segnalazioni ricevute dalla Società, unitamente agli atti e documenti acclusi, verranno conservate per il

tempo necessario alla gestione delle stesse e, in ogni caso, come prevede la normativa, per un periodo non

eccedente cinque anni dalla data delle comunicazioni dei relativi esiti finali.

Secondo quanto previsto dall’art. 2-undecies D.Lgs. 196/2003 la Persona Coinvolta e/o Menzionata nella

segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell’ambito della Segnalazione, non può

esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il

diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione

del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in

quanto dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della

riservatezza dell’identità della Persona Segnalante.

In tali casi, la Persona Coinvolta e/o Menzionata in qualità di interessato al trattamento potrà esercitare i

suddetti diritti rivolgendosi all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con le modalità previste

dall'art. 160 del D.Lgs. 196/2003. In tale ipotesi, il Garante per la Protezione dei dati personali informa

l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto

dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

  1. RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore la protezione prevista in caso di

Ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado

nei confronti della Persona Segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o

comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito

informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, alla Persona Segnalante va inoltre applicata una sanzione

disciplinare sulla base di quanto previsto dalla legge e della regolamentazione aziendale in materia.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e, ricorrendone i presupposti, nelle altre sedi

competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente

infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo

improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

  1. CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA

Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, la Società

potrà avviare nei confronti della Persona Coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato

e della regolamentazione aziendale in materia.

Inoltre, la Società potrà comunicare i fatti oggetto della Segnalazione alle autorità competenti, sporgendo

denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant’altro.

  1. DECORRENZAE PUBBLICITÀ

Il presente documento entra in vigore dal 18/12/2023

Al fine di garantire la conoscibilità del canale, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni,

il presente documento viene esposto, in copia cartacea, nella bacheca aziendale e viene pubblicato, in

formato elettronico, sul sito web della Società.

 

 

 

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